Con d.lgs. 188/08 è stata affidata alle Camere di commercio la tenuta del
registro in esame, ciò al fine di costituire un registro nazionale c/o il Ministero
Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciascun produttore di pile e
accumulatori, può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di
iscrizione presso l’apposito Registro tenuto della Cam.di Commercio di
competenza rispetto alla sede sociale,
o provvedendo all’iscrizione entro il 18/06/2009 se già in attività.
Annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori comunicheranno alle CCIAA
i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente,
suddivisi per tipologia.
Sia l’iscrizione che le denunce annuali sono soggette a sanzione, se tardive.
OBBLIGATI
Viene considerato produttore e deve iscriversi al Registro chiunque immetta
sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi
quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata, comprese la comunicazione a distanza e l’importazione (sono escluse
dall’ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature utilizzate in
armi, munizioni e materiale bellico e comunque avente destinazione
specificamente militare,oltre a pile/accumulatori indirizzate all’invio nello spazio).
ATTENZIONE! I soli distributori che, nell'ambito di un'attività commerciale,
forniscono nuove pile e accumulatori portatili, devono porre a disposizione del
pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel
proprio punto vendita, senza obbligo di acquisto di nuove pile.
Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in
materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa rifiuti.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ADEMPIMENTO
- trattandosi di denuncia da presentare solo in forma telematica, Smart card
(controllando che sia presente il certificato digitale di autenticazione
diverso da quello normalmente in uso per sottoscrivere le pratiche digitali
cciaa) del legale rappresentante della società interessata
INFORMAZIONI NECESSARIE DA FAR PERVENIRE PER L’ISCRIZIONE:
- anagrafica della società completa di numero di telefono, fax, indirizzo
e-mail, nome cognome e codice fiscale del referente/delegato per le
comunicazioni col registro - codice ISTAT dell’attività esercitata che inquadra la società come
produttore di P.A. - specificare (se in possesso) eventuali iscrizioni al registro RAEE
(Registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche) o al
corrispondente registro PA di altri Stati membri dell’UE - per ciascun prodotto interessato indicare descrizione e categoria come
da allegato, oltre a numero e peso delle corrispondenti apparecchiature
immesse sul mercato nell’anno 2008 se già in attività o stima di vendita
per il 2009 se trattasi di nuova attività da intraprendere, il sistema o i
sistemi attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di
finanziamento della gestione dello smaltimento di rifiuti di pile e
accumulatori; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore
deve indicare il nome e il codice fiscale del sistema prescelto - versamento PT tassa concessione governative (168,00€ C/C 8003)
per l'iscrizione; - Il numero di iscrizione al registro viene attribuito automaticamente
dal sistema informatico e viene comunicato al produttore tramite
l'area utilizzata per effettuare l'iscrizione: l'impresa accede alla
funzione "Archivio pratiche" e alla voce "Attestato iscrizione" può
scaricare l'attestato contenente il numero di iscrizione da riportare
sui documenti di trasporto e sulle fatture commerciali.
Le variazioni al registro comportano il versamento, da effettuarsi
tramite Telemaco Pay, di: - imposta di bollo pari a 14,62 euro;
- tassa di concessione governativa: NON DOVUTA.
Codici Ateco identificanti come produttore di pile e accumulatori
26.2 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
26.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
26.4 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO
E VIDEO
26.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE,
PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
26.6 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
26.7 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
27.1 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI
E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO
DELL'ELETTRICITÀ
27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
27.4 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
27.5 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
27.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
30.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-
TRANVIARIO
30.3 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI
DISPOSITIVI
30.9 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI /MOTOCICLI)
Tabella 1 – Elenco prodottiCodice prodotto Descrizione PRODOTTO interessato
1 PILE E ACCUMULATORI PORTATILI
1.1 PILA ZINCO CARBONE
1.2 PILA ZINCO CLORURO
1.3 PILA ALCALINA
1.4 PILA AL LITIO
1.5 PILA ZINCO ARIA
1.6 PILA ZINCO ARGENTO
1.7 ACCUMULATORI AL PIOMBO
1.8 ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
1.9 ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
1.10 ACCUMULATORI AL LITIO
1.11 ALTRO
2 ACCUMULATORI INDUSTRIALI
2.1 PIOMBO
2.2 NICHEL CADMIO
2.3 ALTRO
3 ACCUMULATORI VEICOLI
3.1 PIOMBO
3.2 NICHEL CADMIO
3.3 ALTRO
SANZIONI:
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione al registro presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 188/08, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 188/08, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" |
http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=706171