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La "comunicazione unica" (detta anche ComUnica) diventerā l'unico strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attivitā. Nell'ottica della semplificazione amministrativa, infatti, la legge ha previsto una trasmissione unificata al registro delle imprese di tutte le istanze, prima presentate a diverse pubbliche amministrazioni. Consiste nella trasmissione di un'unica pratica che contiene le istanze di inizio o modificazione o cessazione delle attivitā dirette: - al registro delle imprese;
- all'agenzia delle entrate;
- all'Inps;
- all'Inail;
- alla commissione provinciale dell'artigianato;
- al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
Gli adempimenti dovranno essere curati solo "per via telematica" con firma digitale, senza distinzione di forma giuridica. Dunque, oltre che per le societā, anche per gli imprenditori individuali si apre il percorso obbligatorio dell'invio telematico delle pratiche e degli atti al registro delle imprese. Per qualsiasi avviso o contatto con l'impresa, relativamente alla procedura di deposito della "ComUnica", le Camere di commercio e gli altri enti coinvolti adottano la posta elettronica certificata (PEC). Dopo la ricezione, sarā cura del registro delle imprese trasmettere, sempre con modalitā telematica, le istanze alle varie pubbliche amministrazioni interessate. Per ulteriori informazioni č possibile contattare i nostri uffici i consultare il sito del Centro Naz.per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) all'indirizzo www .cnipa.it. |


L'art. 23, comma 13, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito che la procedura relativa alla Comunicazione Unica (ComUnica) entri in vigore il 1° ottobre 2009. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009 č stato, inoltre, pubblicato il d.p.c.m. 6 maggio 2009 che disciplina le regole tecniche per le modalitā di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate. Inizia, pertanto, la fase applicativa della procedura denominata"ComUnica". Dal 1° ottobre 2009, prende avvio la la fase transitoria di sei mesi durante la quale sarā possibile scegliere se usare la nuova o la vecchia procedura. Dal 1° aprile 2010, quindi, tutte le imprese, sia individuali che collettive, dovranno utilizzare lo strumento telematico per la presentazione delle istanze al Registro delle imprese, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissione provinciale dell'artigianato, Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. |


decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 07, n. 40, che, all'art. 9, ha stabilito un nuovo procedimento da attuare per l'avvio dell'attivitā di impresa; decreto interministeriale 2 novembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2007, che ha approvato il modello di "comunicazione unica" per la nascita dell'impresa; circolare INAIL 8 febbraio 2008, n. 8, "Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione"; circolare Ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 08, n.3616/C, "Modalitā di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell'art. 9, del d.l. 7/2007, convertito dalla l. 40/07";decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 23, comma 13, che ha stabilito una proroga dei termini per l'entrata in vigore della nuova procedura denominata "ComUnica"; decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2009, che disciplina le regole tecniche per le modalitā di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.
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