AMBULANTI - CARTA D'ESERCIZIO - ULTIME NOVITA'
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA, Sezione Ordinaria n. 49 del 7 dicembre 2009
In base alle nuove disposizioni si chiarisce che:
- L’assolvimento degli obblighi agli enti (di cui all’art. 2 commi 3-bis e 6-ter LR 15 del 21/3/2000) è da verificare annualmente entro il 31/01 di ogni anno e sarà il comune di residenza dell’operatore, o uno con sede di posteggio, a produrre la relativa attestazione (che sarà UNA SOLA annuale, anche in caso di titolarità di più autorizzazioni )
- Il comune, ai sensi dell’art 8 comma 4 lettera d, REVOCA l’autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi agli enti
- I titolari di soli POSTEGGI ISOLATI NON hanno l’OBBLIGO di possedere la carta d’esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l’attestazione annuale
- La documentazione da produrre per ottenere l’attestazione si compone come da specchietto seguente
Obblighi amministrativi | Visura o certificato d’iscrizione alla Cciaa |
Obblighi fiscali | Ultima dichiarazione dei redditi completa di ricevuta di spedizione |
Obblighi previdenziali/assistenziali | DURC o certificato di regolarità contributiva con le modalità sotto riportate |
Per quanto riguarda il DURC e l’assolvimento degli obblighi previdenziali/assistenziali da garantire entro il 31/01 di ogni anno, occorre distinguere i seguenti casi specifici
a) Ambulante con dipendenti o organizzato in forma societaria: presenterà il durc
b) Ambulante senza dipendenti e organizzato in ditta individuale: presenterà il certificato di regolarità contributiva e dichiarazione che attesti l’impossibilità a presentare il durc
c) Nuova autorizzazione di ambulante o sub ingresso in licenza esistente
c.1 ) Se già in attività: vedere il corrispondente punto a) o b) a seconda del caso, la documentazione andrà allegata direttamente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione
c.2) Se non ha ancora esercitato: presenterà la sola dichiarazione che attesti l’impossibilità a presentare il durc