Con Circolare 9 maggio 2014, n. 77684, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sull’obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, in relazione all’iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.
A tal riguardo, non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l’indirizzo Pec di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società
o impresa. Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione
ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.
Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario.